Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007 (Rv. 594854 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Azione proposta dal danneggiato contro l'assicuratore - Impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa - Prosecuzione del giudizio - Commissario liquidatore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la tutela del soggetto danneggiato è assicurata, oltre che dall'attribuzione allo stesso dell'azione diretta contro l'assicuratore, anche dalle deroghe apportate alle norme della legge fallimentare nell'ipotesi in cui l'assicuratore, successivamente all'evento dannoso, sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa; in quest'ipotesi, la liquidazione dei danni è effettuata non nella sede concorsuale ma dall'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, per il territorio in cui il sinistro è avvenuto, e nel relativo giudizio deve essere convenuto anche il commissiario liquidatore dell'impresa assicuratrice, il quale ha la qualità di litisconsorte necessario anche se nei suoi confronti la sentenza ha valore di mero accertamento, persistendo l'improponibilità delle azioni individuali di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)