Sez. 3, Sentenza n. 11966 del 25/11/1998 (Rv. 521104 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Inscindibilità delle cause - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI
Con riguardo alla controversia per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile della compagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa e dell'impresa cessionaria, le disposizioni dell'art.23 della legge n.990 del 1969 e dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n.576 conv. in legge 24 novembre 1978 n.738, secondo cui nel giudizio promosso contro l'assicuratore ai sensi dell'art.18 deve essere chiamato il proprietario responsabile del danno ed in quello promosso ai sensi della lettera C) del primo comma dell'art.19 dev'essere convenuto anche il Commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, configurano un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso stretto con conseguente inscindibilità delle cause. Pertanto, la mancata citazione del Commissario liquidatore nel giudizio promosso dai danneggiati nei confronti dell'impresa cessionaria, comporta la nullità di entrambi i gradi del giudizio di merito e delle relative sentenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)