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Sez. 3, Ordinanza n. 3097 del 12/02/2026 (Rv. 677709-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE | Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del dante causa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677709-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.

Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)