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Sez. 2 - , Sentenza n. 20533 del 30/08/2017 (Rv. 645106 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE | Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645106-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE

Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1259, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)