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Sez. 3, Sentenza n. 21351 del 25/07/2025 (Rv. 675884-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Opposizione all’esecuzione - Cessione del credito - Impugnazione del cessionario - Omessa evocazione in giudizio del cedente - Validità della sentenza - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675884-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società).

Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)