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Sez. 2, Sentenza n. 13 del 05/01/1970 (Rv. 344612 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI*
Stato
decisa il 1970-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344612-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI*

Nel giudizio di rinvio le parti, in quanto sono reintegrate nella posizione processuale che esse avevano nel giudizio definito con la sentenza cassata, sono tenute a riproporre le loro domande negli stessi termini anteriori, giacche il nuovo giudizio prende esattamente il posto di quello precedente. Pertanto, salvo il caso che la sentenza di annullamento abbia determinato un mutamento della situazione processuale, non e ammissibile, in Sede di rinvio, la formulazione di nuove conclusioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)