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Sez. 3, Sentenza n. 2668 del 28/09/1971 (Rv. 353813 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - LIMITI - PRONUNCIA IN APPELLO SU SENTENZA NON DEFINITIVA - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO DELLE DOMANDE DELIBERATAMENTE SOSPESE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353813-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - LIMITI - PRONUNCIA IN APPELLO SU SENTENZA NON DEFINITIVA - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO DELLE DOMANDE DELIBERATAMENTE SOSPESE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche l'estensione della potesta di cognizione del giudice di rinvio e circoscritta da un duplice limite, costituito dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione e dalla materia che sia stata oggetto di decisione nella pronuncia cassata, al giudice di rinvio non puo competere di regola ambito di cognizione piu ampio di quello che spettava al giudice rispetto al quale decide in via sostitutiva, salva l'incidenza che su di esso determina la sentenza di cassazionè se pertanto il giudice di secondo grado ha pronunziato su una sentenza non definitiva, il giudice di rinvio non puo portare il suo esame su domande diverse da quelle che potevano essere proposte in appello e in particolare sulle domande deliberatamente sospese in primo grado. (V 284'71, mass n 349757, 13'70, mass n 344612, 3221'69, mass n 3432(28, 2963'33; 4081'57; 3055'55; 496'49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)