Sez. L, Sentenza n. 6095 del 04/07/1996 (Rv. 498374 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Divieto - Limiti - Nuove questioni di fatto o di diritto divenute rilevanti a seguito della sentenza di annullamento - Loro deduzione nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Danno da licenziamento illegittimo - Determinazione dello stesso in sede di rinvio in misura superiore al limite delle cinque mensilità - Deduzione da parte del datore di lavoro del difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di altra occupazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Il divieto di formulare in sede di rinvio conclusioni diverse dal quelle prese nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata viene meno, per tutte le parti e non solo per quella che ha proposto il ricorso, nell'ipotesi in cui a seguito dell'accoglimento di questo i termini della controversia che il giudice di rinvio è chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio e sorga conseguentemente la necessità di illustrare ed eventualmente istruire questioni di diritto o di fatto divenute rilevanti ai fini del decidere.Ne deriva che, con riguardo al risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo, l'annullamento della sentenza che abbia limitato alle sole cinque mensilità di retribuzione il ristoro del danno da riconoscersi al lavoratore, senza tener conto, quale parametro di commisurazione dell'effettivo danno da questi subito, anche delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto, non impedisce al datore di lavoro nel successivo giudizio di rinvio di far valere ai fini dell'esimente di cui all'art. 1227, secondo comma, cod.civ., la negligenza del lavoratore nell' attiva ricerca di una nuova occupazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)