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Sez. T, Ordinanza n. 21421 del 24/06/2026 (Rv. 679345-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Prestazioni svolte dalle associazioni in favore degli associati - Previsione di corrispettivo - Eccezione ex art. 148, comma 3, TUIR - Onere della prova - Verifica alla luce dei dati statutari - Interpretazione.
Stato
decisa il 2026-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679345-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In caso di prestazioni rese dietro corrispettivo specifico in favore di iscritti ad una associazione sindacale o di categoria, l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella versione vigente ratione temporis), grava sulla parte che invoca l'agevolazione circa l'assenza di natura commerciale dell'operazione; a tal fine, le clausole dello statuto dell'ente, quale atto di natura privatistica, sono soggette alle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e l'interpretazione operata dal giudice di merito, a tal riguardo, non può essere censurata in sede di legittimità, salvo che sia dedotto un vizio motivazionale o la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)