Sez. 3, Ordinanza n. 700 del 16/01/2006 (Rv. 587261 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procura speciale - Necessità - Procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione - Utilizzabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA)
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)