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Sez. 3, Ordinanza n. 700 del 16/01/2006 (Rv. 587261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procura speciale - Necessità - Procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA)

Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)