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Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 27/01/1993 (Rv. 480501 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Mandato alle liti (procura) | Revocazione contro sentenze della Corte di Cassazione - Citazione - Difensore - Sottoscrizione - Procura speciale rilasciata per il pregresso ricorso per Cassazione - InutilizzabilitĂ .
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480501-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Mandato alle liti (procura)

La disciplina del terzo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., secondo cui la citazione, per la proposizione della revocazione, deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, trova applicazione anche nel caso di revocazione contro sentenze della Corte di Cassazione, senza che a tal fine possa essere utilizzata la procura speciale rilasciata per il pregresso ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)