Sez. 5, Sentenza n. 6198 del 22/03/2005 (Rv. 580297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procura speciale - Necessità - Procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione - Utilizzabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ. - che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti del codice medesimo -, deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)