Sez. 3, Sentenza n. 38836 del 10/07/2008 Ud. (dep. 15/10/2008) Rv. 241291 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina più favorevole introdotta dalla L. n. 251 del 2005 - Sentenza Corte costituzionale n. 393 del 2006 - Limite di operatività - Pendenza del giudizio di appello - Momento determinante - Lettura del dispositivo della sentenza di primo grado.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione del reato, la pendenza del giudizio di appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dall'art. 10, comma terzo, della L. n. 251 del 2005 (come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006), ai fini dell'applicazione delle "vecchie" o delle "nuove" norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronuncia della sentenza di primo grado, coincidente con il momento della lettura del dispositivo e non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)