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Sez. 4, Sentenza n. 22328 del 18/03/2009 Ud. (dep. 28/05/2009) Rv. 244000 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Norme transitorie - Disciplina più favorevole - Applicabilità - Pendenza del processo in primo grado od in grado d'appello - Passaggio dal primo al secondo grado.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244000-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado d'appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio nel momento del deposito dell'atto d'appello. (Vedi Cass. pen., Sez. Un., 28.2. - 15.5.2008, n. 19601, Niccoli, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)