diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24330 del 15/04/2008 Ud. (dep. 16/06/2008) Rv. 240342 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Termine prescrizionale più favorevole - Inapplicabilità ai processi già pendenti in grado di appello - Momento della "pendenza" - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240342-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. 7 dicembre 2005, n. 251, il momento della "pendenza" del giudizio di appello non coincide con quello della presentazione dell'atto di impugnazione ma con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d'Appello, in quanto il momento centrale e fondamentale del passaggio da una fase processuale all'altra è rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/12/2005 num. 251 CORTE COST., Legge 07/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)