Sez. 5 - , Sentenza n. 12504 del 04/02/2020 Cc. (dep. 20/04/2020) Rv. 278801 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Detenuto in custodia cautelare in carcere - Richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari per sottoporsi a programma di recupero - Certificazione della struttura pubblica attestante attualità della tossicodipendenza – Sindacabilità da parte del giudice – Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari in una struttura privata autorizzata per sottoporsi a programma di recupero, la certificazione rilasciata dal servizio pubblico che attesti l'attualità dello stato di tossicodipendenza può essere sindacata dal giudice che, ove rilevi che essa non è supportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla, trattandosi di atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tal natura, di disapplicazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di sostituzione della misura in presenza di una certificazione del Ser.T. del carcere attestante un trattamento terapeutico risalente ad alcuni anni prima, una precedente richiesta di inserimento in un programma di recupero al quale l'imputato non si era poi sottoposto, l'assenza di interventi medico-farmacologici di supporto dall'inizio della detenzione e, infine, la non argomentata dipendenza psichica da oppiacei).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)