Sez. 6 - , Sentenza n. 36595 del 11/11/2020 Cc. (dep. 18/12/2020) Rv. 280184 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 – Attualità dell’uso abituale di stupefacenti – Necessità – Esclusione – Idonea certificazione dello stato di tossicodipendenza derivante dall’uso abituale di stupefacenti – Necessità – Sussistenza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una struttura autorizzata per sottoporsi a un programma di recupero non è preclusa dalla mancanza di attualità dell'uso abituale di stupefacenti, dipendente da un periodo di carcerazione, in quanto l'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiede l'accertamento dello stato di tossicodipendenza, consistente in una perdurante condizione patologica, che non coincide con la predetta attualità dell'uso.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)