Sez. 3, Sentenza n. 5843 del 10/01/2018 Cc. (dep. 08/02/2018) Rv. 272121 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Istanza di autorizzazione del detenuto agli arresti domiciliari alla frequentazione di un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti - Presupposti per l'accoglimento - Tossicodipendenza ed uso abituale di sostanze stupefacenti - Attualità - Valutazioni -Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, l'attualità dello stato di tossicodipendenza del detenuto va valutata con riferimento al momento della istanza e ad esso deve corrispondere un uso abituale di sostanze stupefacenti. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in comunità , ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo insufficiente la certificazione dello stato di tossicodipendenza risalente ad un anno prima della richiesta).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)