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Sez. 2, Sentenza n. 3197 del 18/03/1993 (Rv. 481457 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere | Riproposizione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481457-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere

In sede di rinvio le parti debbono riproporre "ex novo" le loro conclusioni. In mancanza, le conclusioni precedentemente adottate e non riproposte devono intendersi abbandonate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)