Sez. 2, Sentenza n. 3197 del 18/03/1993 (Rv. 481457 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere | Riproposizione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere
In sede di rinvio le parti debbono riproporre "ex novo" le loro conclusioni. In mancanza, le conclusioni precedentemente adottate e non riproposte devono intendersi abbandonate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)