Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2006 (Rv. 593287 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Interessi sull'indennità di espropriazione e di occupazione - Natura - Credito di valuta - Rivalutazione monetaria - Autonoma domanda - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Il credito per l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 1 legge n. 167 del 1962 e per l'indennità di occupazione è di valuta, e relativamente ad esso la rivalutazione deve essere oggetto di specifica domanda, e non potendo essere considerata implicita nell'atto con cui si fa valere la pretesa principale, sicché incorre in vizio di ultra petizione la sentenza che attribuisca il credito in sede di giudizio di rinvio senza specifica richiesta nella domanda in riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)