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Sez. L, Sentenza n. 66 del 08/01/1996 (Rv. 495262 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Divieto - Conseguente divieto di abbandonare conclusioni già adottate - Insussistenza - Effetti - Motivi di ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio relativi al limitato "thema decidendum" - Ammissibilità - Esame, da parte del giudice di rinvio, delle questioni estranee a tale limitato "thema" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495262-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE

In sede di rinvio, il divieto di nuove conclusioni implica che la parte non possa proporre domande o eccezioni nuove, o dedurre nuove prove, tale proposizione o deduzione esigendo necessariamente nuove conclusioni, ma non esclude la possibilità di abbandonare (anche solo per effetto dell'omessa riproposizione delle medesime) conclusioni precedentemente adottate, restringendo così il "thema decidendum". Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso (avverso la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio) relativi a questioni estranee al limitato ("thema decidendum") risultante dall'abbandono predetto, non rilevando (ai fini dell'esclusione di detta inammissibilità) che tali questioni (nonostante la loro estraneità al "thema decidendum" come fissato dalle impugnazioni e dalla richiesta delle parti) siano state egualmente esaminate dal giudice di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)