diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2062 del 24/03/1983 (Rv. 426913 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - PROGETTO - APPROVAZIONE - DESTINAZIONE DI SPAZI LIBERI A STRADE DI PUBBLICO TRANSITO, PREVISTA DAL PROPRIETARIO DI UN'AREA EDIFICABILE IN UN PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE - CONSEGUENZE ACCESSORIE - RICOMPRENSIONE DELLA FUTURA REALIZZAZIONE DELLE ALTRE OPERE NECESSARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426913-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - PROGETTO - APPROVAZIONE - DESTINAZIONE DI SPAZI LIBERI A STRADE DI PUBBLICO TRANSITO, PREVISTA DAL PROPRIETARIO DI UN'AREA EDIFICABILE IN UN PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE - CONSEGUENZE ACCESSORIE - RICOMPRENSIONE DELLA FUTURA REALIZZAZIONE DELLE ALTRE OPERE NECESSARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SUSSISTENZA.*

La destinazione di spazi liberi a strade di pubblico transito, prevista dal proprietario di un'area edificabile in un progetto di lottizzazione approvato ed autorizzato dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, comprende la futura realizzazione delle altre opere necessarie di urbanizzazione primaria (fogna, illuminazione, rete idrica) come naturale e sociale esigenza dei nuovi insediamenti urbani in fieri, anche senza una previsione scritta ad hoc, sicché la realizzazione di dette opere sulle strade in questione, con la correlativa creazione di altrettante nuove servitù, anche se non a vantaggio dei soli abitanti dei lotti, non dà luogo all'ablazione del diritto di proprietà del suolo, né ad un'ulteriore sua compressione oltre quella determinata dalla destinazione del suolo stesso a strada pubblica, ma costituisce una conseguenza accessoria e necessaria di siffatta destinazione, a servizio anzitutto degli edifici costruiti, tale da configurare un miglioramento dell'opera in sè. (V 3286/79, mass n 399679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)