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Sez. 2, Sentenza n. 1095 del 30/04/1966 (Rv. 322181 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - INDAGINE SUL MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322181-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - INDAGINE SUL MERITO - ESCLUSIONE.*

La Determinazione della Competenza va fatta con esclusivo riferimento alla domanda, quale e proposta al giudice, prescindendosi da ogni indagine sul fondamento di questa, dovendo le questioni riguardanti il merito della causa, ossia il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, essere tenute distinte dalle questioni sulla Competenza, la quale deve essere stabilita secondo il quid disputatum e non sul quid decisum. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)