Sez. 2, Sentenza n. 3721 del 25/07/1978 (Rv. 393240 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - USO - IN GENERE - APERTURA DI NUOVE FINESTRE E DI NUOVI ACCESSI - DIRITTO DEI PROPRIETARI DELLE PARTI EDIFICATE - CONDIZIONE - DESTINAZIONE DI UN'AREA A CORTILE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL CORTILE E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL'ART 1102 COD CIV - PRESUPPOSTO - EDIFICIO ORIGINARIAMENTE APPARTENENTE AD UN SOLO PROPRIETARIO SUCCESSIVAMENTE DIVISO IN PARTI AUTONOME VERTICALMENTE - SUFFICIENZA - TITOLO CONTRARIO ALLA PREDETTA PRESUNZIONE - CONSEGUENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - USO - IN GENERE - APERTURA DI NUOVE FINESTRE E DI NUOVI ACCESSI - DIRITTO DEI PROPRIETARI DELLE PARTI EDIFICATE - CONDIZIONE - DESTINAZIONE DI UN'AREA A CORTILE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL CORTILE E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL'ART 1102 COD CIV - PRESUPPOSTO - EDIFICIO ORIGINARIAMENTE APPARTENENTE AD UN SOLO PROPRIETARIO SUCCESSIVAMENTE DIVISO IN PARTI AUTONOME VERTICALMENTE - SUFFICIENZA - TITOLO CONTRARIO ALLA PREDETTA PRESUNZIONE - CONSEGUENZA.*
La destinazione di un'area a cortile, e elemento determinante per stabilire che i diritti dei proprietari delle parti edificate, che vi si affacciano, comprendono anche l'apertura di nuove finestre e di nuovi accessi, solo quando non vi e un titolo che fissi la proprieta del cortile stesso. In tal caso la destinazione fa sorgere per il cortile la presunzione di comunione di cui all'art 1117 cod civ con la conseguente applicazione del regime dell'art 1102 cod civ sia nel caso che esso si trovi in un edificio condominiale sia nell'altro, in cui un edificio, originariamente appartenente a un solo proprietario, sia stato diviso in parti del tutto autonome verticalmente e percio prive di ogni rapporto condominiale tra loro. Per contro, quando vi e un titolo che attribuisca l'area del cortile in proprieta esclusiva al titolare di una unita condominiale ovvero di una parte autonoma dell'edificio originariamente unico, la disciplina giuridica dei rapporti tra cortile ed altrui proprieta si rinviene soltanto nel suddetto titolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)