Sez. 2, Sentenza n. 4012 del 17/12/1968 (Rv. 337605 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - NUOVE COSTRUZIONI E COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - INTERVALLO DI ISOLAMENTO - NOZIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - NUOVE COSTRUZIONI E COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - INTERVALLO DI ISOLAMENTO - NOZIONE.*
Il RDL 22 novembre 1937, n 2105 legge antisismica distingue tra nuove costruzioni e costruzioni e ricostruzioni nei vecchi centri abitati. Per le prime sono dettate l'ampiezza minima della strada (art. 9), l'altezza massima degli edifici su di esse prospettanti (art 12, comma primo) e l'ampiezza degli intervalli di isolamento (art. 12 comma secondo) dovendosi intendere per intervallo di isolamento, per il quale e prescritta la larghezza minima di quattro metri, soltanto quell'area frapposta tra due edifici, la quale sia sottratta al pubblico transito, giacche, quando detta area sia aperta a pubblico passaggio, gli edifici che la fiancheggiano si considerano come prospettanti su strada (art. 12, ultimo comma). Le costruzioni e ricostruzioni nei vecchi centri abitati sono, invece, disciplinati nella parte seconda della legge e precisamente nell'art. 33. (V. 2143-67, massima n. 329281).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 9, Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12, Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)