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Sez. L, Sentenza n. 15942 del 16/08/2004 (Rv. 575742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Patto di prova nei contratti di lavoro relativi a soggetti che usufruiscono del collocamento obbligatorio - Legittimità - Limiti - Possibilità per il lavoratore di contestare giudizialmente il recesso allegando fatti dimostranti il motivo illecito - Sussistenza - Onere probatorio relativo.
Stato
decisa il 2004-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482, sulle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi o sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre: a) che la prova venga condotta in mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato; b)che la prova non sia riferibile a condizioni di minor rendimento dovuto all'invalidità; c) che il giudizio negativo reso dal datore di lavoro sia assoggettato al sindacato di legittimità, ma non di merito, dell'autorità giudiziaria, risultando il recesso viziato da motivo illecito in caso di violazione delle due prime condizioni. La prova del motivo illecito grava sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)