Sez. L, Sentenza n. 5522 del 18/03/2004 (Rv. 571301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Patto di prova nei contratti di lavoro relativi a soggetti che usufruiscono del collocamento obbligatorio - Legittimità - Limiti - Compatibilità delle mansioni affidate con lo stato del soggetto - Valutazione all'esito della prova - Possibilità di tener conto anche della diligenza del soggetto, o della mancanza di essa - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482, sulle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed aziende private, di invalidi, ciechi o sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato; il patto di prova inoltre tende ad accertare non solo la capacità tecnica del lavoratore, ma anche la sua personalità professionale e morale, di cui sono componenti essenziali anche l'onestà e la diligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il recesso del datore di lavoro dell'invalido, a fronte di varie prove testimoniali dalle quali emergeva che il lavoratore, inquadrato con la qualifica di "garzone cuoco", svolgeva le semplici mansioni affidategli senza alcuna diligenza ed accuratezza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)