Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 06/06/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 205682 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Perdita di efficacia della misura cautelare per mancato interrogatorio o mancata pronuncia del tribunale del riesame nei termini di legge - Nuovo provvedimento applicativo della stessa misura - Mezzo d'impugnazione - È il riesame e non l'appello.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Quando l'ordinanza che dispone una misura cautelare perde efficacia, perché il giudice non procede all'interrogatorio dell'indagato entro il termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. o perché il competente tribunale non si pronuncia sulla richiesta di riesame nel termine previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., la misura cautelare divenuta inefficace è "tamquam non esset"; con la conseguenza che l'ordinanza con la quale essa viene nuovamente disposta deve essere considerata come "ordinanza che dispone una misura coercitiva" e, quindi, soggetta alla richiesta di riesame prevista dall'art. 309 cod. proc. pen. e non all'appello previsto dall'art. 310 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)