diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12398 del 14/12/2000 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218298 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura cautelare per mancato interrogatorio dell'imputato nel termine di legge - Nuovo provvedimento applicativo della stessa misura - Rimedio esperibile.
Stato
decisa il 2000-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218298-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

L'ordinanza cautelare emessa dopo l'estinzione di altra precedente, divenuta inefficace ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. per omesso interrogatorio dell'imputato nei cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, deve considerarsi del tutto nuova e autonoma rispetto alla prima, e cioè come vera e propria "ordinanza che dispone una misura coercitiva" a norma dell'art. 309, comma 1, stesso codice, sicché essa è impugnabile con richiesta di riesame e non con appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)