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Sez. 2, Sentenza n. 2154 del 18/04/1995 Cc. (dep. 24/05/1995) Rv. 201428 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere | Misura sostitutiva di quella inefficace per nullità dell'interrogatorio - Impugnazioni - Riesame - Ammissibilità - Esclusione - Appellabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201428-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere

La misura cautelare emessa a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente per la nullità, tempestivamente eccepita, dell'interrogatorio dell'indagato (da considerarsi, pertanto, "tamquam non esset" ai fini di cui all'art. 302 cod. proc. pen.), è sostitutiva di quella caducata e pertanto soggetta al rimedio dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. e non del riesame, che riguarda esclusivamente il provvedimento originario e genetico della misura medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)