Sez. 1, Sentenza n. 2715 del 06/03/1992 (Rv. 476077 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione | Beni espropriati non utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica - Retrocessione parziale - Natura -Presupposti - Esercizio del diritto alla retrocessione - Effetti - Vicende impeditive della retrocessione anteriori alla nascita di tale diritto - Rilevanza a fini risarcitori - Esclusione - Esercizio del diritto alla retrocessione - Impossibilità derivante dall'assoggettamento dei beni ad una nuova ed autonoma espropriazione - Conseguenze - Conversione del diritto alla retrocessione in quello all'indennità di espropriazione od al risarcimento del danno nella ipotesi di espropriazione sostanziale - Ammissibilità - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri - Contrasto della predetta disciplina con precetti costituzionali - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione
Il diritto soggettivo alla retrocessione parziale di quei beni che, compresi nel provvedimento espropriativo, non siano stati effettivamente utilizzati in occasione della realizzazione dell'opera pubblica, presuppone la dichiarazione - con avviso della stessa autorità espropriante o in difetto con apposito decreto prefettizio, ai sensi degli artt. 60 e 61 della legge 20 giugno 1865 n. 2359 - di tale sopravvenuta inutilità ed ha natura di diritto potestativo il cui esercizio non risolve la precedente espropriazione, ma soltanto pone le condizioni per un nuovo trasferimento con effetto "ex nunc", dal momento della sentenza costitutiva che, in difetto di accordo amichevole, tenga luogo della volontà delle parti, previo accertamento della persistente possibilità del trasferimento stesso del quale determina il prezzo. Ne consegue che, mentre non rilevano a fini risarcitori le vicende impeditive della retrocessione verificatesi anteriormente all'insorgere di un siffatto diritto, ove l'accertata (in detta sentenza) impossibilità dell'esercizio del medesimo, già venuto ad esistenza, derivi dall'assoggettamento dei beni ad una nuova ed autonoma espropriazione, il diritto alla retrocessione si converte o in quello ad ottenere l'indennità stabilita per tale successiva ablazione, nel caso in cui il relativo procedimento siasi effettivamente perfezionato, ovvero, per il caso di occupazione "sine titulo" seguita da irreversibile destinazione del bene alla realizzazione dell'opera pubblica, in quello al risarcimento del danno, nella misura del valore venale del bene, detratto il prezzo che l'espropriato avrebbe dovuto sborsare se la retrocessione fosse stata possibile, senza che tale regime sia sospettabile di contrasto con precetti costituzionali, nella parte in cui consente il consolidarsi di situazioni di impossibilità della retrocessione, nelle more processuali.
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 20/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)