Sez. L, Sentenza n. 3100 del 19/05/1984 (Rv. 435139 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - TIROCINIO SVOLTO PRESSO OSPEDALI PRIVATI RICONOSCIUTI IDONEI - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 148 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - NATURA DI DETTO TIROCINIO - ASSEGNO MENSILE SPETTANTE AL TIROCINANTE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - TIROCINIO SVOLTO PRESSO OSPEDALI PRIVATI RICONOSCIUTI IDONEI - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 148 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - NATURA DI DETTO TIROCINIO - ASSEGNO MENSILE SPETTANTE AL TIROCINANTE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Il tirocinio pratico dei medici presso gli enti ospedalieri resta soggetto alla disciplina fissata dalla legge 18 aprile 1975 n. 148 (modificativa del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130) pure quando venga svolto, anziché presso ospedali pubblici, presso ospedali privati, riconosciuti all'uopo idonei a norma dell'art. 11 della legge medesima. Anche in tale ipotesi, pertanto, deve escludersi che detto tirocinio sia riconducibile ad un rapporto di lavoro, in quanto esso è rivolto essenzialmente a perseguire finalità di addestramento dei sanitari, e deve ritenersi che l'assegno mensile spettante al tirocinante, il quale non integra un credito di lavoro e non è quindi rivalutabile a norma dell'art. 429 cod. proc. civ., vada liquidato nella stessa misura contemplata per il tirocinio presso enti pubblici, con riferimento al parametro del trattamento dei medici dipendenti da tali enti pubblici, restando a detto fine irrilevante che questo trattamento sia diverso da quello dei dipendenti degli ospedali privati. (V 5847/83, mass n 430685; (V 5064/83, mass n 429926; (V 3850/83, mass n 426769).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)