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Sez. 1, Sentenza n. 1928 del 18/03/1983 (Rv. 426769 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 82 D.P.R. N. 570 DEL 1960 E ART. 1 LEGGE 1966 N. 1147.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426769-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 82 D.P.R. N. 570 DEL 1960 E ART. 1 LEGGE 1966 N. 1147.*

In materia di contenzioso elettorale amministrativo, la riduzione alla metà di tutti i termini del procedimento di Cassazione, disposta dall'art. 82 comma terzo del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel testo introdotto con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, opera non solo per i termini da osservare nel corso di detto procedimento, ma anche per il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., sicché la proposizione del ricorso, in caso di mancata notificazione della sentenza d'appello, resta preclusa dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza medesima. (Conf 3022/82, mass n 420952; (Conf 81/81, mass n 410472; (Conf 3668/79, mass n 400085).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., DPR 16/05/1970 num. 570 art. 82 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)