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Sez. U, Sentenza n. 5064 del 22/07/1983 (Rv. 429926 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ASSEGNO CORRISPOSTO DURANTE IL PREDETTO TIROCINIO - CONTROVERSIA INERENTE LA SUA QUANTIFICAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DISCIPLINA EX ARTT. 74 BIS, TER E QUATER DEL D.P.R. N. 130 DEL 1969 REGOLANTI IL TIROCINIO STESSO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429926-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ASSEGNO CORRISPOSTO DURANTE IL PREDETTO TIROCINIO - CONTROVERSIA INERENTE LA SUA QUANTIFICAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DISCIPLINA EX ARTT. 74 BIS, TER E QUATER DEL D.P.R. N. 130 DEL 1969 REGOLANTI IL TIROCINIO STESSO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il tirocinio pratico dei medici presso gli enti ospedalieri, disciplinato dagli artt. 74 bis, ter e quater del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, introdotti con legge 18 aprile 1975 n. 148, non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, neppure sotto il profilo di rapporto di apprendistato, in quanto non implica la effettuazioni di prestazioni rientranti nei programmi operativi di detti enti, ma è diretto esclusivamente all'addestramento dei sanitari ai servizi ospedalieri, in vista della loro assunzione mediante concorsi, e comporta la corresponsione di un assegno, il quale, privo del carattere di corrispettivo, e rivolto soltanto a sopperire alle esigenze materiali del tirocinante, rientra nella categoria delle "borse di studio", con la conseguenza che la controversia inerente alla quantificazione di detto assegno esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di impiego pubblico, e, investendo l'ammontare di un credito da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla legge, cioè un diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Tali principi manifestamente non pongono le citate norme in contrasto con gli artt. 33, 34 e 97 della Costituzione, tenuto conto che si esula dal campo dell'istruzione scolastica, che il potere di conferire borse di studio non può essere circoscritto agli organi dello stato in senso proprio, ma va esteso agli enti pubblici istituzionalmente investiti di finalità di ordine generale, e che infine il rapporto di tirocinio concorre a favorire il buon andamento delle amministrazioni ospedaliere mediante il preventivo addestramento del personale sanitario. (V 2919/82, mass n 420812; (V 2919/82, mass n 420813; (V 2637/82, mass n 420500; (V 4750/81, mass n 415473).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33, Costituzione art. 34, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 71, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 bis CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 ter CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 quater CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 art. 6, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 9, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)