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Sez. 3, Sentenza n. 3910 del 03/04/1995 (Rv. 491612 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Esecuzione di un Istituto di credito fondiario, fondata sul contratto di mutuo e svolta nei confronti del mutuatario - Opposizione all'esecuzione del proprietario acquirente del bene per far valere l'estinzione del credito - Proponibilità - Mancata comunicazione dell'acquisto all'Istituto di credito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491612-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Il proprietario acquirente di un bene sottoposto da un Istituto di credito fondiario ad esecuzione forzata, fondata sul contratto di mutuo e svolta nei confronti del mutuatario, ha diritto di far valere l'estinzione del credito mediante opposizione all'esecuzione, anche quando non ha notificato all'Istituto di credito la comunicazione del suo acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)