Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485204 - 01)
Credito - Credito fondiario | Trasferimento a terzi dell'immobile ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario - A titolo universale o a titolo particolare - Art. 20 del R.D. n. 646 del 1905 - Realizzazione del credito da parte dell'istituto mutuante - Mezzi - Mancanza di accollo del mutuo - Opponibilità da parte dei successori - Esclusione.
Credito - Credito fondiario
In tema di credito fondiario, soggetto a speciale disciplina che comporta deroghe alla corrispondente normativa ordinaria desumibile dal codice civile, l'art. 20 del Testo Unico di cui al R.D. 16 luglio 1905, n. 646 regola la materia del realizzo del credito stesso senza alcuna distinzione, in ordine agli atti giudiziali, tra debitore originario e successori a titolo universale o particolare, la cui posizione risulta, pertanto, assolutamente identica, con la conseguenza che tali successori non possono far valere - in sede di opposizione all'ingiunzione o all'esecuzione immobiliare - la mancanza di accollo del debito (oggetto del mutuo) o di un necessario pattuito subingresso in esso, nei confronti dello istituto mutuante e procedente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)