Sez. 3, Sentenza n. 3239 del 16/05/1986 (Rv. 446228 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ.*
La coabitazione tra congiunti - i quali non siano tenuti a vivere sotto lo stesso tetto - per la restrizione della libertà personale ed il reciproco disagio che comporta costituisce di per sè uno stato di necessità che abilita il locatore al recesso dal contratto di locazione a norma dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, senza che occorra la prova di rapporti difficili tra i coabitanti. Ne, qualora il recesso sia esercitato per destinare l'immobile locato ad abitazione del figlio o del genitore convivente, è richiesta la prova dell'impossibilità della sua conveniente sistemazione nella casa del locatore in quanto siffatta condizione - prevista dall'art. 5 della legge n. 253 del 1950 - non è stata riproposta nella citata legge n. 392 del 1978. (Conf 4443/85, mass n 441904; (Conf 5860/83, mass n 430709).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)