Sez. 3, Sentenza n. 6409 del 22/07/1987 (Rv. 454690 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - COABITAZIONE - INCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - COABITAZIONE - INCLUSIONE.*
La coabitazione, anche tra congiunti i quali non siano tenuti a vivere sotto lo stesso tetto (come i figli maggiorenni, non obbligati a convivere con i genitori), per la restrizione della libertà personale ed il reciproco disagio che comporta, costituisce di per sè uno stato di necessità che abilita il locatore al recesso dal contratto di locazione a norma dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza, quindi, che occorra la prova di rapporti difficili tra coabitanti. (Conf 3239/86, mass n 446228; (Conf 5860/83, mass n 430709).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)