diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6651 del 01/08/1987 (Rv. 454875 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DISAMINA ANCHE SE NEGATIVA IN ORDINE AI FATTORI COSTITUTIVI DEL DIRITTO - DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO - CONFIGURABILITÀ - SOCCOMBENZA TEORICA DELL'ECCIPIENTE - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE CONDIZIONATA - ONERE DELL'ECCIPIENTE MEDESIMO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454875-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DISAMINA ANCHE SE NEGATIVA IN ORDINE AI FATTORI COSTITUTIVI DEL DIRITTO - DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO - CONFIGURABILITÀ - SOCCOMBENZA TEORICA DELL'ECCIPIENTE - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE CONDIZIONATA - ONERE DELL'ECCIPIENTE MEDESIMO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Poiché l'esame della prescrizione del diritto azionato in giudizio ha natura preliminare, la disamina del giudice del merito in ordine ai fattori costitutivi del diritto stesso (nella specie: Azione di responsabilità per perdita od avaria, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ.) contiene, anche quando si concluda con una pronuncia negativa del diritto suddetto, la decisione implicita di rigetto dell'eccezione relativa alla prescrizione, con la conseguenza, per l'eccipiente, di una soccombenza teorica che, in relazione alla sentenza di appello, lo grava dell'Onere dell'impugnazione incidentale condizionata per Cassazione, affinché sulla questione, già sollevata ed implicitamente decisa, non si formi il giudicato. L'omissione della detta impugnazione comporta, pertanto, la preclusione della riproposizione della questione in Sede di rinvio. (V 689/86, mass n 444248, Cass sulla prima parte; (V 5353/85, mass n 442591, Cass sulla prima parte; (V 6645/84, Cass sulla seconda parte; (V 4162/84, mass n 436117, Cass.; (V 6645/84, sulla seconda parte; (V 4162/84, mass n 436117, Cass; (V 5325/83, mass n 430245, Cass sulla seconda parte; (V 1642/82, mass n 419475, Cass sulla prima parte; (V 6237/80, mass n 409967, Cass sulla prima parte; (V 978/79, mass n 397168 Cass Sezioni Unite; (Conf 686/86, mass n 444244, Cass sulla terza parte; (Conf 6237/80, mass n 409967, Cass sulla terza parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)