diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 686 del 04/02/1986 (Rv. 444244 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - CRITERIO RISARCITORIO - APPLICABILITÀ - ESTREMI - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444244-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - CRITERIO RISARCITORIO - APPLICABILITÀ - ESTREMI - PORTATA.*

Ai fini dell'attribuzione e Determinazione dell'assegno di divorzio, in Sede di individuazione delle ragioni della decisione, quando si debba in particolare applicare il criterio risarcitorio (che attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alla responsabilità per il fallimento del matrimonio), il giudice non può arrestarsi alla mera constatazione del consenso reso da uno dei coniugi in Sede di separazione (il quale di per sè non evidenzia le cause determinative della intollerabilità della convivenza), ma deve estendere la sua indagine all'accertamento della natura e delle autentiche ragioni del conflitto coniugale, prendendo in considerazione sia i fatti "anteriori", che hanno portato alla separazione, sia le condotte "successive", che hanno provocato il venir meno della residua comunione spirituale e materiale fra i coniugi, come quella successiva alla pronunzia di separazione, che dando vita o comunque stabilizzando un nuovo legame, abbia vanificato così, in via definitiva, la possibilità di ricostituzione del consorzio coniugale medesimo. (V 4021/85, mass n 441544; (Conf 6861/83, mass n 431523; (Conf 4834/83, mass n 429723; (Conf 3520/83, mass n 428415; (Conf 5447/81, mass n 416169).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)