Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 31/05/1971 (Rv. 352099 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - EFFETTO DI LITIS DENUNTIATIO - CONSEGUENZE - POSIZIONE DI PARTE DEL NOTIFICATO - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - EFFETTO DI LITIS DENUNTIATIO - CONSEGUENZE - POSIZIONE DI PARTE DEL NOTIFICATO - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - NECESSITA.*
Nell'ipotesi di cause scindibili e cioe di cause cumulate nello stesso processo per un semplice rapporto di connessione (litisconsorzio facoltativo), la notificazione dell'impugnazione eseguita a norma dell'art 332 cod proc civ alle altre parti soccombenti non contiene una vocatio in jus, ma si risolve in un litis denuntiatio, al fine di attuare la concentrazione, anche nel tempo di tutti i gravami avverso la stessa sentenza. In conseguenza, il destinatario di siffatta notifica non diverra per cio solo parte anche della fase di impugnazione, salvo che non intervenga proponendo una propria impugnazione, che assumera carattere incidentale autonomo e, come tale, sara condizionata al rispetto del termine previsto dall'art 325 cod proc civ. (V 3812'68, mass n 337239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)