Sez. 2, Sentenza n. 2794 del 04/05/1985 (Rv. 440561 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI UNA PARTE - PRECLUSIONE PER DETTA PARTE DELLA POSSIBILITÀ DI PROPORRE IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI UNA PARTE - PRECLUSIONE PER DETTA PARTE DELLA POSSIBILITÀ DI PROPORRE IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di cause scindibili (Azione di rivendicazione nei confronti di più possessori), cioè di cause riunite in un unico processo per un semplice rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione eseguita a norma dell'art. 332 cod. proc. civ. alle altre parti, non contiene una vocatio in ius, come nel caso di cause inscindibili di cui all'art. 331, ma si risolve in una litis denuntiatio allo scopo di avvertire tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado che, ove intendano proporre impugnazione, dovranno farlo unicamente nel processo instaurato con la impugnazione principale. Tuttavia, il limite per la notifica della impugnazione ai sensi dell'indicata norma, è costituito dalla preclusione o esclusione del gravame per la parte pretermessa, con la conseguenza che la sentenza del giudice d'appello, che abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione, può essere annullata solo se al momento della relativa decisione non siano decorsi, nei confronti di detta parte, i termini per l'appello, mentre, se questi siano già scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. non produce alcun effetto. (V 7590/83, mass n 432196; (V 3858/83, mass n 428782; (V 1469/82, mass n 419279; (V 2393/80, mass n 406101; (V 2116/80, mass n 405774; (V 1303/80, mass n 404813; (V 6486/79, mass n 403217; (V 1654/71, mass n 352099; (V 2655/70, mass n 349082; (V 3812/68, mass n 337239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)