diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2152 del 27/03/1985 (Rv. 440031 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - SPESE INERENTI AL PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440031-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - SPESE INERENTI AL PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Fra le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate, ove richieste dall'interessato con specifica e documentata istanza, anche quelle inerenti al procedimento per la sospensione della sentenza impugnata, di cui all'art. 373 cod. proc. civ., quando questo si sia concluso senza una statuizione sulle spese medesime. (Conf 6186/80, mass n 409913; (Conf 5554/78, mass n 395347).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)