Sez. 2, Sentenza n. 6186 del 20/11/1980 (Rv. 409913 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nelle spese del giudizio di Cassazione vanno comprese - purche ritualmente richieste e documentate - anche quelle relative al procedimento di sospensione della esecuzione della sentenza di appello, denunciata per Cassazione, qualora il procedimento si sia concluso con un provvedimento senza statuizione in ordine alle spese, atteso il carattere incidentale e cautelare del provvedimento ex art 373 cod proc civ. (V 5554/78, mass n 395347; (V 29/73, mass n 361779).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)