Sez. 1, Sentenza n. 1644 del 02/03/1990 (Rv. 465632 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.*
Il difensore della parte vittoriosa nel giudizio di merito, che sia distrattario delle spese giudiziali, può assumere la qualità di parte nel giudizio di Cassazione, e quindi proporre di persona il ricorso, soltanto quando quest'ultimo investe direttamente la pronuncia di distrazione. Egli non ha dunque un potere autonomo di impugnazione in ordine all'entità della liquidazione delle spese giudiziali, spettando tale potere unicamente alla parte rappresentata. (Conf 1580/86, mass n 444954; (V 388/84, mass n 432619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)