Sez. 1, Sentenza n. 5596 del 18/06/1996 (Rv. 498149 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | Pubblica Amministrazione - Obbligazione pecuniaria - Luogo dell'adempimento - Ufficio di tesoreria dell'Amministrazione debitrice - Commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare - Ritardo nel pagamento - Mora "ex re" dell'Amministrazione - Esclusione - Intimazione e richiesta per iscritto - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE
Con riguardo ai debiti pecuniari delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli Uffici di Tesoreria dell'Amministrazione debitrice, la natura "querable" della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui l'ente abbia in precedenza effettuato i pagamenti a mezzo vaglia cambiario, giacché in tale comportamento può essere soltanto ravvisata un'agevolazione per il creditore, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale, trattandosi di forme agevolative introdotte a favore dei creditori dell'ente pubblico per attenuare il disagio loro derivante dalla natura "querable" del credito. Ne deriva che il ritardo di pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3 cod. civ., in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219 cit. comma primo. (Nella specie era stato escluso che la distinta contabile presentata dal farmacista alla U.S.L. ai sensi dell'Accordo Nazionale recante la disciplina dei rapporti per l'assistenza farmaceutica, post idonea a determinare la costituzione in mora "ex re" della P.A.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, DPR 18/12/1979 num. 696 art. 22, DPR 18/12/1979 num. 696 art. 77, Legge 23/10/1962 num. 1575, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)