Sez. 1, Sentenza n. 2804 del 28/03/1997 (Rv. 503391 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | Pubblica Amministrazione - Obbligazione pecuniaria - Pagamento presso gli uffici di tesoreria dell'Amministrazione debitrice - Ritardo nel pagamento - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Intimazione scritta di pagamento - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE
Con riguardo ai debiti pecuniari delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182 comma terzo cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della "mora ex re" ai sensi dell'art. 1219 comma secondo e terzo cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 cit., affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)