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Sez. L, Sentenza n. 1888 del 08/03/1990 (Rv. 465769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - PORTATA - LIMITI - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE DI INTEGRARE IL CONTRATTO DI LAVORO EX ART. 1374 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1990-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - PORTATA - LIMITI - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE DI INTEGRARE IL CONTRATTO DI LAVORO EX ART. 1374 COD. CIV..*

Alla luce del precetto dell'art. 41 cost., per cui l'attività economica privata non deve svolgersi in contrasto con la dignità sociale del lavoratore, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 1989, in caso di rapporto di lavoro con ente pubblico economico trova applicazione il principio della parità di trattamento retributivo che si estrinseca nell'Obbligo di trattare in misura eguale situazioni eguali ed in modo (proporzionalmente e razionalmente) diseguale situazioni lavorative diseguali verificabili nell'ambito della stessa impresa e dello stesso processo produttivo, salvo che la differenziazione (in un caso) e la parificazione (nell'altro) rispondano a criteri predeterminati e collegabili al perseguimento degli obiettivi previsti dall'attività imprenditoriale, quale la sollecitazione del dipendente beneficiario di un trattamento più favorevole ad una maggiore produttività, talché risulti la razionalità delle scelte dell'imprenditore nell'organizzazione della propria attività. In Mancanza, il giudice deve provvedere a norma dell'art. 1374 cod. civ. ad integrare il contratto di lavoro con l'attribuzione al lavoratore della retribuzione dovuta in relazione alla prestazione di lavoro. (contra 4011/88, mass n 459146; (contra 2027/88, mass n 457898; (contra 2853/87, mass n 451984).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)