Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 11/05/1990 (Rv. 467067 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE - A CURA DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA ESECUTIVA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE - A CURA DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA ESECUTIVA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al deposito delle decisioni delle commissioni tributarie, le formalità previste dell'art. 38 comma secondo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - secondo il quale il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della decisione apponendo su di essa la propria firma e la data - corrispondentemente a quanto prescrive l'art. 133 comma secondo cod. proc. civ. - non hanno carattere essenziale ai fini dell'esistenza della decisione, concernendo un'attività meramente certificativa e probatoria circa l'esistenza dell'atto giurisdizionale, che non è richiesta a pena di nullità. Non comporta pertanto nullità della decisione la circostanza che il deposito e la pubblicazione di essa siano stati effettuati ad opera di impiegati della carriera esecutiva, anziché delle carriere direttive o di concetto, come previsto dall'art. 13 dello stesso d.P.R. . (V 9/77, mass n 383505; (V 4571/80, mass n 408410).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)