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Sez. 5, Sentenza n. 19222 del 22/01/2015 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 263703 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Assoluzione dalla imputazione ritenuta più grave in primo grado e rideterminazione della pena per i reati residui - Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in precedenza riconosciute per il reato ritenuto più grave - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263703-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, assolve questi dal reato ritenuto più grave nel giudizio di prima cura e ridetermina la pena per i residui reati senza tuttavia riconoscere ed applicare le circostanze attenuanti generiche già concesse dal giudice di primo grado in relazione al fatto per il quale è intervenuto il proscioglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)